Con sentenza n. 1867 del 06/05/2024 depositata lo scorso 20 maggio,  il TAR Sicilia, sez. Catania, ha rigettato il ricorso promosso da un ente ecclesiastico avente ad oggetto lâannullamento dellâordine di demolizione emanato da un Ente locale della provincia di Catania, da noi assistito, relativo a lavori di riqualificazione di area di proprietĂ dellâente ecclesiastico, con realizzazione di  campi da padel e padball e diversa distribuzione degli spazi interni.
Il TAR di Catania, in totale accoglimento delle eccezioni opposte dellâAvv. Luigi Randazzo in  difesa dellâEnte locale, dopo aver accertato che lâarea su cui lâintervento era stato eseguito, difformemente a quanto dichiarato, rientrava in zona soggetto a vincolo espropriativo decaduto, ha ribadito che sono consentite nelle cd. zone bianche i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti dallâart. 3, comma 1, lett. a e b, D.P.R. n. 380/2001.
Nel caso di specie, la realizzazione di campi di padel e padball, in aggiunta al preesistente campo di calcio in terra, mediante creazione di altrettanti basamenti in calcestruzzo al di sopra di unâarea in precedenza destinata a verde, in grado di incidere in modo definitivo anche sulla permeabilitĂ del suolo, non può ritenersi quale intervento meramente conservativo, volto semplicemente a rinnovare o sostituire elementi preesistenti, ma integra unâopera autonoma, che modifica stabilmente il territorio inedificato, trasformandolo dal punto di vista edilizio in un organismo del tutto nuovo.
La giurisprudenza ha infatti giĂ avuto modo di chiarire che la realizzazione di un campo da padel, come la conversione di un campo da calcio o da tennis, per esempio, in un campo da padel, costituisce ânuova costruzioneâ che dĂ luogo, per le caratteristiche proprie di realizzazione dellâopera, ad una trasformazione significativa e permanente del territorio, la quale necessita del permesso di costruire.
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