Con sentenza n. 1867 del 06/05/2024 depositata lo scorso 20 maggio,  il TAR Sicilia, sez. Catania, ha rigettato il ricorso promosso da un ente ecclesiastico avente ad oggetto l’annullamento dell’ordine di demolizione emanato da un Ente locale della provincia di Catania, da noi assistito, relativo a lavori di riqualificazione di area di proprietà dell’ente ecclesiastico, con realizzazione di  campi da padel e padball e diversa distribuzione degli spazi interni.
Il TAR di Catania, in totale accoglimento delle eccezioni opposte dell’Avv. Luigi Randazzo in  difesa dell’Ente locale, dopo aver accertato che l’area su cui l’intervento era stato eseguito, difformemente a quanto dichiarato, rientrava in zona soggetto a vincolo espropriativo decaduto, ha ribadito che sono consentite nelle cd. zone bianche i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. a e b, D.P.R. n. 380/2001.
Nel caso di specie, la realizzazione di campi di padel e padball, in aggiunta al preesistente campo di calcio in terra, mediante creazione di altrettanti basamenti in calcestruzzo al di sopra di un’area in precedenza destinata a verde, in grado di incidere in modo definitivo anche sulla permeabilità del suolo, non può ritenersi quale intervento meramente conservativo, volto semplicemente a rinnovare o sostituire elementi preesistenti, ma integra un’opera autonoma, che modifica stabilmente il territorio inedificato, trasformandolo dal punto di vista edilizio in un organismo del tutto nuovo.
La giurisprudenza ha infatti già avuto modo di chiarire che la realizzazione di un campo da padel, come la conversione di un campo da calcio o da tennis, per esempio, in un campo da padel, costituisce “nuova costruzione” che dà luogo, per le caratteristiche proprie di realizzazione dell’opera, ad una trasformazione significativa e permanente del territorio, la quale necessita del permesso di costruire.
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