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⚖️ La tardiva trasmissione del certificato medico non comporta la decadenza quando è addebitabile a giust

2023-06-28 19:02

Admin

⚖️ La tardiva trasmissione del certificato medico non comporta la decadenza quando è addebitabile a giustificato motivo.

⚖️ La tardiva trasmissione del certificato medico non comporta la decadenza quando è addebitabile a giustificato motivo.👨🏻‍⚖️ Il Giudice del Lavoro di Catan

Il Giudice del Lavoro di Catania con sentenza dello scorso 1 giugno, ha accolto il ricorso presentato da un Ufficiale marittimo, assistito dall’avvocato Luigi Randazzo del nostro Studio, che si era visto declinare l’istanza per l’indennità per malattia complementare per l’intero periodo in cui era risultato positivo al COVID-19.

L’Ufficiale ha contestato  l’illegittimità del provvedimento emesso dall’Istituto e chiesto non solo il riconoscimento dell’indennità prevista ma anche il risarcimento del danno non patrimoniale per violazione della dignità di persona umana e dei diritti di lavoratore.

Appurato  che lo stato di malattia è stato documentalmente provato e che questa è insorta entro il termine di 28 giorni previsto dalla normativa, il Tribunale del Lavoro ha ritenuto che il ritardato invio del certificato di malattia non può comportare nessuna decadenza laddove riconducibile a giustificati motivi.

Il termine di due giorni dall’insorgenza della malattia, già previsto dall’art. 2 comma 2 del d.l. 663/1979, assolve ad una esigenza di assicurare le attività di accertamento e controllo sull’esistenza e la data di insorgenza dello stato morboso e non può ritorcersi contro il lavoratore.

D’altronde la Corte Costituzionale con sentenza n. 1143/1988 aveva dichiarato già l'illegittimità costituzionale di detta norma nella parte in cui non consentiva al lavoratore assicurato di addurre e provare l'esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico della malattia che lo aveva colpito. 

Secondo la nostra tesi l’obbligo di isolamento e quarantena del soggetto risultato positivo al COVID-19, in un contesto del tutto emergenziale (piena pandemia, sistema sanitario al collasso, informazioni confuse e isolamento che non consentiva spostamenti), non ha giustamente consentito il rispetto dei rigidi termini previsti dalla normativa di settore per la trasmissione del certificato. Ciò non può pregiudicare, in ogni caso, il suo diritto alla prestazione.