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TUTELA DEL MARCHIO E CONTRAFFAZIONE

2023-03-06 16:32

Admin

TUTELA DEL MARCHIO E CONTRAFFAZIONE

Utilizzo non autorizzato del marchio e del know how altrui, è concorrenza sleale. Il Tribunale di Palermo dispone l’inibitoria

 

TUTELA DEL MARCHIO E CONTRAFFAZIONE – Utilizzo non autorizzato del marchio e del know how altrui, è concorrenza sleale. Il Tribunale di Palermo dispone l’inibitoria

 

La vicenda riguarda il caso di una nota società operante nel settore della ristorazione, food and beverage, con particolare riferimento alla cucina orientale e con il marchio d’impresa “GINGER SUSHI&DRINK”,

Nell’ottobre 2021 la Ginger Sushi&Drink, che contava già diversi esercizi in Sicilia, avviava delle trattative con altra ditta per la conclusione di un contratto di franchising che avrebbe attribuito a quest’ultima  il diritto di utilizzo del marchio Ginger e il know how aziendale maturato dalla stessa Ginger.

Sebbene tali trattative fossero naufragate, la concorrente decideva comunque di dare seguito alla propria attività utilizzando il marchio “Ginger” e riproponendo il medesimo format della Ginger Sushi&drink.

Il marchio “Ginger” veniva riprodotto dalla concorrente all’interno e all’esterno del locale, sui social e persino sulle divise dei camerieri e sul packaging per il servizio a domicilio.

La Ginger Sushi&Drink, assistita dall’ avv.to Luigi Randazzo dello Studio Gierrelex, proponeva ricorso innanzi alla Sezione specializzata Imprese del Tribunale di Palermo  ex artt. 131 Codice Proprietà Industriale,  669-bis e 700 c.p.c..

Secondo l’avv. Randazzo,  sussistevano tutti gli estremi per la richiesta di inibitoria della illegittima utilizzazione del marchio, trattandosi di ipotesi di concorrenza sleale e di violazione della privativa del marchio con rischio di confusione tra le due attività,

L’azienda concorrente si costituiva e contestava gli addebiti.

Il Tribunale di Palermo, sez. specializzata per le Imprese, all’esito dell’istruttoria compiuta, con ordinanza dello scorso 18 gennaio, in accoglimento totale del ricorso proposto dalla Ginger Sushi&Drink, disponeva l’inibitoria dell’utilizzo del marchio, in tutte le forme e attraverso ogni canale, anche internet, comminando la pubblicazione del provvedimento e la penale di cui all’art. 614 c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del richiesto ordine, oltre il pagamento delle spese legali in favore della ricorrente.

In particolare, il Tribunale di Palermo, in funzione della copiosa documentazione prodotta, accertava l’utilizzo illecito del marchio e del know how da parte della concorrente, integranti la violativa del diritto di privativa altrui, nonchè gli estremi della concorrenza sleale.

L’attualità della condotta, non essendo stata dimostrata la cessazione della stessa, giustifica l’adozione del provvedimento cautelare.

Secondo l’avv. Luigi Randazzo: “Accogliamo con grande soddisfazione questa pronuncia che ha accertato la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di pregiudizio per la ricorrente, sia in termini di rischio confusorio (in ragione dell’indiscussa identità del marchio utilizzato e del medesimo settore di mercato in cui operano le parti) sia in termini di concorrenza sleale per illegittimo utilizzo del know how messo a disposizione dalla Ginger”. Prosegue il legale: “Questo provvedimento afferma un principio fondamentale a tutela  della libertà di iniziativa economica delle imprese e a tutela dei consumatori, secondo cui non può essere in alcun modo tollerato l’utilizzo indebito di un marchio o altro segno distintivo di proprietà esclusiva altrui”.