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Il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie deve essere valutato.

2021-10-22 18:43

Admin

Il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie deve essere valutato.

Ciò è quanto è stato affermato dal Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, all’esito di un giudizio instaurato da una nostra assistita, la quale, in occasione

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Ciò è quanto è stato affermato dal Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, all’esito di un giudizio instaurato da una nostra assistita, la quale, in occasione della valutazione nelle periodiche graduatorie per la mobilità del personale docente, si era vista immotivatamente privata del punteggio relativo al servizio prestato presso alcuni istituti paritari.

Il Tribunale del Lavoro di Caltagirone, con sentenza n. 287/2019, ha dichiarato il diritto ad avere riconosciuti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie e pareggiate i 6 punti previsti per il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole statali. 

la C.M. 163 del 16 giugno 2000 la quale ha chiarito che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici devono “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e altresì “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”.

A fronte dell'affermazione del principio secondo cui le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (conv. in Legge n. 333 del 2 agosto 2001) ha stabilito che "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

L’intenzione del Legislatore è stata quella di realizzare una completa equiparazione tra scuole statali e paritarie e non vi è ragione di ritenere che il servizio prestato presso le scuole paritarie possa consentire un avanzamento nella graduatoria (destinata a fornire personale da immettere in ruolo) e che, per contro, possa diventare irrilevante al momento della valutazione complessiva dei servizi per l'individuazione dell'anzianità di carriera raggiunta dal docente immesso in ruolo ai fini della mobilità. 

La Corte di Cassazione, infine, anche in tal caso in relazione a diversa questione, ha evidenziato che “la scuola paritaria è in tutto assimilata alla scuola pubblica” e ciò anche sul piano della professionalità del personale docente (cfr. Cass. Civ. 20 febbraio 2018, n. 4080). 

Ragionando diversamente si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi nei quali si esplica e si esaurisce il sistema di istruzione nazionale voluto dalla L. 62/2000, aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Avv. Luigi Randazzo​