Provvedimento cautelare molto interessante del Tribunale di Roma che, all’esito dell’impugnativa di una delibera di sospensione disciplinare dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo di un Medico Oculista, ha disposto la sospensione della delibera stessa e la conseguente reintegra del nostro assistito all’interno della Società scientifica nella qualità di socio e componente del Consiglio direttivo nazionale.
Secondo il Giudice Romano :
-nel condizionare l'esclusione dell'associato all'esistenza di gravi motivi, e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell'autorità giudiziaria- implica per il giudice, davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere non solo di accertare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente, ma anche di verificarne la legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato. In particolare, la gravità dei motivi, che possono giustificare l'esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa;
Perché si potesse parlare di conflitto di interessi, sufficiente a giustificare la mancata convocazione dell’interessato, secondo il Giudice romano, occorre la presenza di due condizioni: a) che la decisione possa recare danno, anche solo potenziale, alla società; b) che la partecipazione del socio, che si trovi in una situazione, per conto proprio o di terzi, di conflitto di interessi con la società, sia stata determinante per la sua adozione.